Lo Stato di residenza deve riconoscere come valide ed efficaci le sottoscrizioni apposte dai consoli sui documenti che essi rilasciano o dei quali certificano la spedizione conforme all'originale rilasciato dall'autorita' competente, senza esigere alcuna legalizzazione, purche' tali documenti siano provvisti del loro timbro ufficiale.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
