1. Sul territorio dello Stato di residenza, l'Ufficio consolare puo' percepire i diritti e tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari. 2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previste al paragrafo I del presente articolo e le ricevute relative sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
