[1]TESTO DELLA CONVENZIONE.

[2]Convenzione postale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

[3]Il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia ed il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino, volendo unificare, migliorandoli in parte, i diversi accordi che regolano i rapporti postali fra i due Stati, hanno nominato a questo fine per loro plenipotenziari:

[4]Il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia:

[5]il cavaliere di gr. cr. Emanuele Franco, direttore generale dei servizi postali del Regno.

[6]Il Governo della Repubblica di San Marino:

[7]il gr. uff. conte Ernesto Garulli, console generale di detta Repubblica per il Regno d'Italia.

[8]I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato gli articoli seguenti:

[9]Art. 1.

[10]Fra l'Amministrazione delle poste del Regno d'Italia e quella della Repubblica di San Marino continuera' ad essere operato uno scambio regolare, non solo di corrispondenze ordinarie, ma anche di corrispondenze raccomandate ed assicurate e di pacchi postali, sia ordinari che con valore dichiarato, le une e gli altri con o senza assegni

Testo vigente dal 30 aprile 1926

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;684~art1 · fonte del testo