[1]TESTO DELLA CONVENZIONE.
[2]Convenzione postale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.
[3]Il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia ed il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino, volendo unificare, migliorandoli in parte, i diversi accordi che regolano i rapporti postali fra i due Stati, hanno nominato a questo fine per loro plenipotenziari:
[4]Il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia:
[5]il cavaliere di gr. cr. Emanuele Franco, direttore generale dei servizi postali del Regno.
[6]Il Governo della Repubblica di San Marino:
[7]il gr. uff. conte Ernesto Garulli, console generale di detta Repubblica per il Regno d'Italia.
[8]I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato gli articoli seguenti:
[9]Art. 1.
[10]Fra l'Amministrazione delle poste del Regno d'Italia e quella della Repubblica di San Marino continuera' ad essere operato uno scambio regolare, non solo di corrispondenze ordinarie, ma anche di corrispondenze raccomandate ed assicurate e di pacchi postali, sia ordinari che con valore dichiarato, le une e gli altri con o senza assegni
Testo vigente dal 30 aprile 1926
