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[1]La presente Convenzione avra' effetto:

[2]1° per l'imposta sul patrimonio dal giorno dell'entrata in vigore della legge rispettiva che ha introdotto questa imposta in ciascuno degli Stati contraenti;

[3]2° per le imposte indicate agli articoli da 1 a 6, a partire dal 1° gennaio 1925 per cio' che riguarda la tassazione che si riferisce all'anno 1925 ed all'avvenire.

[4]Le regole fissate in questi articoli saranno adottate, a richiesta di una delle Alte Parti contraenti, per risolvere, in modo equo, qualsiasi controversia in materia di imposte che sia ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;685~art13 · fonte del testo