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[1]L'imposta che colpisce il reddito proveniente dall'impiego di capitali mobiliari e' applicata dallo Stato ove il creditore ha il suo domicilio, salve pero' le seguenti eccezioni:
[2]1° l'imposta che colpisce il reddito dei capitali con una garanzia, ipotecaria appartiene allo Stato nel quale gli immobili sono situati;
[3]2° l'imposta che colpisce gli interessi dei titoli emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre persone morali regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, come pure gli interessi dei titoli emessi da societa' per azioni, da banche, o da altri istituti di credito appartiene allo Stato nel quale si trova il debitore.
[4]La regola prevista dal comma precedente (2°) si applica anche alla tassazione degli interessi dei depositi a risparmio o in conto corrente presso le banche ed altri istituti di credito. Se la banca o l'istituto ha il suo stabilimento principale in uno degli Stati contraenti e se vi sono una o piu' succursali nell'altro Stato contraente, la parte degli interessi dovuta dalle succursali appartiene allo Stato nel quale queste sono situate.
Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025
