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[1]L'imposta che colpisce i redditi del lavoro, compresi i redditi delle professioni liberali, appartiene allo Stato sul territorio del quale e' esercitata l'attivita' personale dalla quale il reddito proviene.

[2]L'imposta che colpisce gli stipendi, gli assegni, le pensioni, i salari e le altre retribuzioni pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, appartiene allo Stato nel quale si trova il debitore.

Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025

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