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[1]L'imposta che colpisce il reddito proveniente dall'esercizio di un'industria o di un commercio di qualsiasi specie appartiene allo Stato sul territorio del quale l'impresa industriale o commerciale ha la sua sede legale ovvero il suo stabilimento, anche quando essa estende la sua attivita' sul territorio dell'altro Stato contraente.

[2]Se l'impresa ha la sua sede o il suo stabilimento principale in uno degli Stati contraenti ed uno o piu' stabilimenti nell'altro, ciascuno degli Stati colpira' d'imposta la parte del reddito prodotta con l'attivita' degli stabilimenti rispettivi.

[3]Agli effetti della ripartizione del reddito le autorita' finanziarie degli Stati interessati potranno domandare al contribuente di presentare bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi del rispettivo Stato.

Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;685~art4 · fonte del testo