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[1]L'imposta personale che colpisce l'insieme dei redditi del contribuente e' applicata da ciascuno degli Stati contraenti, secondo le regole seguenti:

[2]1° ai redditi provenienti:

  • a)da beni immobili;
  • b)da crediti ipotecari;
  • c)dall'industria o dal commercio, in quanto non siano esercitati da societa' per azioni;
  • d)dal lavoro.

[3]saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli rispettivi;

[4]2° per ogni altra specie di reddito, compresi i dividendi delle azioni e gli interessi dei titoli, la tassazione sara' fetta nello Stato ove il contribuente ha la sua residenza.

[5]Agli effetti della presente disposizione sara' considerato come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale in condizioni tali da autorizzare la presunzione che egli abbia l'intenzione di conservarla.

[6]Quando il contribuente ha due o piu' residenze, le autorita' finanziarie dei due Stati contraenti fisseranno d'accordo la ripartizione del reddito suddetto.

[7]In mancanza di una qualsiasi residenza nel senso sopra indicato la tassazione del reddito suddetto potra' essere fatta avendo riguardo solamente alla dimora.

Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;685~art6 · fonte del testo