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[1]L'imposta sul patrimonio prelevata una sola volta puo' essere applicata da ciascuno degli Stati contraenti sulla parte dei beni del contribuente che esistono nel territorio di questo Stato.
[2]Per i beni rappresentati da:
- a)immobili;
- b)crediti ipotecari;
- c)imprese industriali o commerciali, l'esistenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai fini dell'applicazione della imposta sul patrimonio, e' determinata dai principi adottati negli articoli precedenti per la tassazione dei redditi provenienti da tali beni.
[3]Per ogni altra specie di beni mobiliari si applicheranno le stesse regole adottate per l'imposta sull'insieme dei redditi.
Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025
