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Le regole stabilite dall'art. 7 della presente Convenzione, in rapporto all'imposta sul patrimonio prelevata per una sola volta, si applicano anche all'imposta sullo accrescimento del patrimonio e all'imposta di carattere permanente che eventualmente esistano in uno degli Stati contraenti o che vi siano adottate per l'avvenire.
Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025
