Per quanto riguarda i rappresentanti eletti a norma del presente protocollo a decorrere dalla data di adesione degli Stati membri in questione: - il Parlamento europeo avra' i poteri di cui all'articolo 11 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto; la Corte di giustizia avra' gli stessi poteri di cui disporrebbe se a dette elezioni si procedesse a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 dell'atto di adesione.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
