Per quanto riguarda i rappresentanti eletti a norma del presente protocollo a decorrere dalla data di adesione degli Stati membri in questione: - il Parlamento europeo avra' i poteri di cui all'articolo 11 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto; la Corte di giustizia avra' gli stessi poteri di cui disporrebbe se a dette elezioni si procedesse a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 dell'atto di adesione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~protocollo-n-8-art4 · fonte su Normattiva