L'applicazione, in ciascuno dei nuovi Stati membri, degli atti elencati nell'allegato XVIII del presente atto puo' essere rinviata fino alle date indicate in tale elenco ed alle condizioni ivi specificate.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
L'applicazione, in ciascuno dei nuovi Stati membri, degli atti elencati nell'allegato XVIII del presente atto puo' essere rinviata fino alle date indicate in tale elenco ed alle condizioni ivi specificate.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art167 · fonte su Normattiva