Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Finlandia sono autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Svezia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art93 · fonte su Normattiva