1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato aderente senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, e' decaduto dal diritto di eleggibilita' in forza del diritto dello Stato aderente di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, e' escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato aderente di residenza in occasione delle eiezioni del Parlamento europeo. 2. La candidatura di un cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza e' dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~prot-n-8-allegato-art5 · fonte su Normattiva