Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982
Art. 1 (Allegato III)
ALLEGATO III. DISPOSIZIONI DI BASE PER LA PROSPEZIONE, L'ESPLORAZIONE E LO SFRUTTAMENTO Articolo 1 Diritti sui minerali Il trasferimento dei diritti sui minerali avviene al momento dell'estrazione, conformemente alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
