Se una delle parti della controversia non compare innanzi al tribunale arbitrale o non si difende, l'altra parte puo' chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di emettere la decisione. L'assenza di una parte o la mancata difesa non costituiscono un ostacolo al procedimento. Prima di emettere la decisione arbitrale, il tribunale arbitrale accerta non solo di essere competente sulla controversia, ma anche che la domanda sia fondata in fatto ed in diritto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vii-art9 · fonte su Normattiva