per evitare od eliminare ritardi o altre difficolta' di carattere tecnico nel traffico in transito 1. Gli Stati di transito adottano tutte le misure appropriate per evitare ritardi o altre difficolta' di carattere tecnico per il traffico in transito. 2. Qualora si verificassero tali ritardi o difficolta', le autorita' competenti degli Stati di transito e degli Stati privi di litorale interessati coopereranno per la loro tempestiva eliminazione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art130 · fonte su Normattiva