della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, in virtu' della presente Parte e degli Allegati che vi si riferiscono, ha competenza nelle controversie relative alle attivita' condotte nell'Area comprese nelle seguenti categorie:
- a)controversie fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Parte e degli Allegati che ad essa si riferiscono;
- b)controversie fra uno Stato contraente e l'Autorita' in merito a:
- i)atti od omissioni dell'Autorita' o di uno Stato contraente che si afferma contravvengano alle disposizioni della presente Parte o dei relativi allegati o di norme, regolamenti e procedure emanate dall'Autorita' conformemente a tali disposizioni; o
- ii)atti dell'Autorita' di cui si sostiene l'incompetenza o che costituiscono eccesso di potere;
- c)controversie tra le parti contraenti di un contratto, quando trattasi di Stati contraenti, dell'Autorita' o dell'Impresa ovvero di imprese di Stato o di persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 153, 2, b, in merito a:
- i)l'interpretazione o l'esecuzione del contratto o del piano di lavoro in questione; oppure
- ii)atti od omissioni di una parte del contratto, concernenti attivita' condotte nell'Area, diretti all'altra parte o che minacciano direttamente i suoi interessi legittimi;
- d)controversie fra l'Autorita' e un potenziale contraente, patrocinato da uno Stato conformemente all'articolo 153, 2, b), e che ha debitamente soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 4, 6 e all'articolo 13, 2 dell'Allegato III, per quanto attiene al rifiuto del contratto ovvero ad una questione giuridica sorta in sede di stipulazione del contratto;
- e)controversie fra l'Autorita' e uno Stato contraente, un'impresa di Stato o una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b), quando si afferma la responsabilita' dell'Autorita' in virtu' dell'articolo 22 dell'Allegato III;
- f)ogni altra controversia per cui la competenza della Camera e' specificamente prevista dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
