di competenza per cio' che riguarda le decisioni dell'Autorita' La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non ha competenza per pronunciarsi sull'esercizio da parte dell'Autorita', dei suoi poteri discrezionali, conformemente alla presente Parte; essa non puo' in alcun caso sostituire la propria discrezionalita' a quella dell'Autorita'. Senza pregiudizio nei confronti dell'articolo 191, quando essa esercita la competenza riconosciutale dall'articolo 187, la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non si pronuncia sulle questioni relative alla conformita' alla Convenzione di norme, regolamenti o procedure dell'Autorita' e non puo' dichiarare l'invalidita' di tali norme, regolamenti o procedure. La propria competenza si limita a stabilire se l'applicazione delle norme, regolamenti o procedure dell'Autorita' in un caso particolare sarebbe in conflitto con gli obblighi contrattuali delle parti della controversia oppure con gli obblighi che a tali parti derivano dalla presente Convenzione, nonche' a conoscere i ricorsi per incompetenza o eccesso di potere e cosi' anche richieste di risarcimento di danni o altre forme di riparazione invocate da una delle parti contro l'altra a seguito di una inadempienza ai propri obblighi contrattuali o agli obblighi che ad essa spettano in virtu' della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art189 · fonte su Normattiva