al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinati 1. Lo Stato contraente che patrocina una persona fisica o giuridica parte in una controversia secondo l'articolo 187 riceve notifica della controversia e ha diritto di partecipare alla procedura presentando osservazioni scritte o orali. 2. Quando una azione viene intentata nei confronti di uno Stato contraente da una persona fisica o giuridica patrocinata da un altro Stato contraente per una controversia di cui all'articolo 187, c), lo Stato convenuto puo' richiedere allo Stato patrocinante la persona di costituirsi nel procedimento in nome di essa. In mancanza di tale comparizione, lo Stato convenuto puo' farsi rappresentare da una persona giuridica della propria nazionalita'.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art190 · fonte su Normattiva