atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti Nel corso di procedimenti iniziati in applicazione della presente Parte, gli Stati adottano misure atte a facilitare l'audizione dei testimoni e l'ammissione delle prove prodotte dall'autorita' di un altro Stato o dalla competente organizzazione internazionale, nonche' la partecipazione a tali procedimenti dei rappresentanti ufficiali della competente organizzazione internazionale, dello Stato di bandiera e di qualunque Stato coinvolto dall'inquinamento provocato da una qualsiasi violazione. I rappresentanti ufficiali che partecipano a tali procedimenti hanno i diritti e gli obblighi previsti dalle legislazioni nazionali o dal diritto internazionale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art223 · fonte su Normattiva