scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' della zona economica esclusiva Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alla presente Convenzione, di effettuare ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' dei limiti della zona economica esclusiva.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
