da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti 1. Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato di cercare la soluzione della controversia con un mezzo pacifico di loro scelta, le procedure previste nella presente Parte si applicano solo nel caso in cui non si sia raggiunta una soluzione con il ricorso a tali mezzi e l'accordo tre le parti non escluda qualsiasi ulteriore procedura. 2. Se le parti hanno altresi' concordato un termine, il numero 1 si applica solo a partire dalla scadenza di questo termine.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art281 · fonte su Normattiva