degli scambi di vedute 1. Quando tra gli Stati contraenti sorge una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, le parti della controversia procedono senza indugio ad uno scambio di vedute sulla soluzione della controversia attraverso negoziati od altri mezzi pacifici. 2. Parimenti le parti procedono senza indugio ad uno scambio di vedute ogni volta che si ponga fine ad una procedura di soluzione della controversia senza una soluzione, o quando una soluzione sia stata raggiunta e le circostanze esigono delle consultazioni sul modo di attuare la soluzione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art283 · fonte su Normattiva