1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il depositario della presente Convenzione e degli emendamenti della stessa. 2. In aggiunta alle sue funzioni di depositario il Segretario generale:
- a)fa rapporto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorita' ed alle organizzazioni internazionali competenti sulle questioni di carattere generale che sono sorte a proposito della presente Convenzione;
- b)notifica all'Autorita' le ratifiche, conferme formali ed adesioni alla presente Convenzione e gli emendamenti alla stessa, nonche' le denunce della presente Convenzione;
- c)notifica agli Stati contraenti gli accordi conclusi conformemente all'articolo 311, 4;
- d)diffonde tra gli Stati contraenti, per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti adottati conformemente alla presente Convenzione;
- e)convoca le riunioni necessarie degli Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione. 3. a) Il Segretario generale trasmette inoltre agli osservatori di cui all'articolo 156:
- i)i rapporti previsti al numero 2, lettera a)
- ii)le notifiche previste al numero 2, b) e c); e
- iii)i testi degli emendamenti previsti al numero 2, d), per loro informazione.
- b)Il Segretario generale invita, inoltre, quegli osservatori a partecipare in tale qualita' alle riunioni degli Stati contraenti di cui al numero 2, c).
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
