1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il depositario della presente Convenzione e degli emendamenti della stessa. 2. In aggiunta alle sue funzioni di depositario il Segretario generale:

  • a)fa rapporto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorita' ed alle organizzazioni internazionali competenti sulle questioni di carattere generale che sono sorte a proposito della presente Convenzione;
  • b)notifica all'Autorita' le ratifiche, conferme formali ed adesioni alla presente Convenzione e gli emendamenti alla stessa, nonche' le denunce della presente Convenzione;
  • c)notifica agli Stati contraenti gli accordi conclusi conformemente all'articolo 311, 4;
  • d)diffonde tra gli Stati contraenti, per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti adottati conformemente alla presente Convenzione;
  • e)convoca le riunioni necessarie degli Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione. 3. a) Il Segretario generale trasmette inoltre agli osservatori di cui all'articolo 156:
  • i)i rapporti previsti al numero 2, lettera a)
  • ii)le notifiche previste al numero 2, b) e c); e
  • iii)i testi degli emendamenti previsti al numero 2, d), per loro informazione.
  • b)Il Segretario generale invita, inoltre, quegli osservatori a partecipare in tale qualita' alle riunioni degli Stati contraenti di cui al numero 2, c).

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art319 · fonte su Normattiva