dell'Autorita' 1. E' costituita un'Autorita' internazionale dei fondi marini il cui funzionamento e' retto dalla presente Parte. 2. Tutti gli Stati contraenti sono ipso facto membri dell'Autorita'. 3. Gli osservatori presenti alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare che hanno firmato l'Atto finale e che non rientrano nei disposti dell'articolo 305, 1, c), d), e) oppure f), hanno il diritto di partecipare ai lavori dell'Autorita' in qualita' di osservatori, conformemente alle pertinenti norme, regolamenti e procedure 4. L'Autorita' ha la propria sede in Giamaica. 5. L'Autorita' puo' istituire i centri o gli uffici regionali che essa giudichera' necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art156 · fonte su Normattiva