Art. 10 (Trattato)
Repubblica italiana e la Federazione Russa incoraggeranno ed appoggeranno pienamente i contatti tra i loro cittadini nell'ambito dei rapporti tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, chiese, associazioni religiose, ecologiche ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Parti favoriranno, anche attraverso i gemellaggi, l'intensificazione degli scambi tra le cittaa', le regioni, gli altri enti territoriali ed amministrativi dei due Paesi.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
