Repubblica italiana e la Federazione Russa incoraggeranno ed appoggeranno pienamente i contatti tra i loro cittadini nell'ambito dei rapporti tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, chiese, associazioni religiose, ecologiche ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Parti favoriranno, anche attraverso i gemellaggi, l'intensificazione degli scambi tra le cittaa', le regioni, gli altri enti territoriali ed amministrativi dei due Paesi.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art10 · fonte su Normattiva