Art. 18 (Trattato)
Parti intendono rafforzare la loro cooperazione nel campo umanitario anche attraverso l'intensificazione dei contatti tra le competenti organizzazioni dei due Paesi. In tale prospettiva la Repubblica Italiana e la Federazione Russa continueranno in particolare a collaborare per la soluzione delle questioni dei cittadini italiani caduti in Russia e dei cittadini sovietici caduti in Italia durante la seconda guerra mondiale.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
