'Italia e l'URSS incoraggeranno l'intensificazione dei contatti tra i loro cittadini nell'ambito dei rapporti tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, chiese, associazioni religiose, ecologiche ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Parti favoriranno l'intensificazione degli scambi tra le singole citta', regioni ed altri enti territoriali ed amministrativi.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art19 · fonte su Normattiva