Art. 13 (Trattato)
Parti istituiranno un Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria. Il Consiglio sotto la presidenza per la Parte russa di un Membro di Governo all'uopo designato, e per la Parte italiana del Ministro degli Affari Esteri, o di rappresentanti da loro delegati, si riunira' almeno una volta l'anno. Sotto l'egida del Consiglio lavorera' un Comitato imprenditoriale per la collaborazione, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economico-commerciali tra i due Paesi. Il Consiglio puo' altresi' istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale negli altri campi che presentino un interesse particolare per le Parti. Potra' utilizzare a tal fine anche strutture gia' esistenti (come la Camera di Commercio Italo-Russa, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
