Repubblica Italiana e la Federazione Russa ribadiscono l'impegno a cooperare efficacemente nella lotta alla criminalita' organizzata, al traffico illecito di stupefacenti e al contrabbando in tutte le sue forme. Esse in particolare cureranno il costante perfezionamento dello scambio delle informazioni operative e di esperienze delle rispettive Autorita' competenti sulle cause, metodi e mezzi di lotta contro tali fenomeni e collaboreranno a tal fine nelle organizzazioni internazionali appropriate. Le Parti confermano uguale impegno a cooperare nella lotta al terrorismo e agli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile e della navigazione marittima nonche' ad intensificare le consultazioni bilaterali su tali problemi e ad approfondire la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni Internazionali appropriate.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art19 · fonte su Normattiva