Art. 22 (Trattato)
Parti collaboreranno e si assisteranno reciprocamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'altra Parte. Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
