Art. 11 (Allegato III)
Per facilitare i lavori, le Commissioni possono costituire sottocommissioni; esse possono anche costituire sottocommissioni incaricate di preparare determinate questioni per una ulteriore sessione. Ogni sottocommissione designa un presidente, un vice-presidente e, se la necessita' lo richiede, un relatore. Per il rimanente, alle sottocommissioni sono applicabili, per analogia, le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e da 8 a 10.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
