Art. 4 (Convenzione)
1. La commissione e' composta di due delegazioni, ciascuna designata dal rispettivo Governo. 2. Ciascuna delegazione comprende un uguale numero di membri fino ad un massimo di sei, dei quali uno e capo delegazione. 3. La commissione, per lo studio dei problemi scientifici e tecnici, si avvale di una sottocommissione, i cui membri, da essa nominati, sono designati dalle rispettive delegazioni.
Testo vigente dal 11 settembre 1978
