Le parti che ricorrono all'arbitrato concludono un compromesso che specifica particolarmente:

  • a)l'oggetto della controversia, determinato nel modo piu' preciso e chiaro possibile;
  • b)la composizione del tribunale e i termini utili per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;
  • c)il luogo del tribunale. Per l'apertura della procedura arbitrale, il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~allegato-vii-art3 · fonte su Normattiva