Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni
Art. 3 (Allegato III)
Le parti che ricorrono all'arbitrato concludono un compromesso che specifica particolarmente:
- a)l'oggetto della controversia, determinato nel modo piu' preciso e chiaro possibile;
- b)la composizione del tribunale e i termini utili per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;
- c)il luogo del tribunale. Per l'apertura della procedura arbitrale, il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
