[1]ammessi al trasporto par. 1. - Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere e altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi.
[2]par. 2. - Le tariffe internazionali possono autorizzare a determinate condizioni il trasporto a bagaglio di altri oggetti e di animali.
[3]par. 3. - La ferrovia ha il diritto di rifiutare o di limitare il trasporto dei bagagli in taluni treni o in talune categorie di treni.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
