[1]' del viaggiatore per i suoi bagagli. Soprattasse par. 1. - Il possessore dello scontrino del bagaglio deve osservare le prescrizioni degli articoli 14 e 15; in caso di infrazione a queste prescrizioni egli ne sopporta tutte le conseguenze.

[2]par. 2. - Se le leggi o i regolamenti dello Stato sul cui territorio si produce il fatto non lo vietano, la ferrovia ha il diritto, in caso di grave presunzione di contravvenzione, di verificare se il contenuto del bagaglio corrisponda alle prescrizioni. Il possessore dello scontrino e' invitato ad assistere alla verifica; se non si presenta, o se non puo' essere rintracciato, ed in mancanza di altre prescrizioni legali o regolamentari in vigore nello Stato dove la verifica ha luogo, questa deve farsi in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia. Se viene constatata una infrazione, le spese derivanti dalla verifica debbono essere pagate dal possessore dello scontrino del bagaglio.

[3]par. 3. - In caso di infrazione alle disposizioni degli articoli 14 e 15, il possessore dello scontrino del bagaglio deve pagare una soprattassa che e' fissata dalle tariffe internazionali, senza pregiudizio del supplemento del prezzo di trasporto e, se del caso, del risarcimento del danno.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art16 · fonte su Normattiva