[1]della Convenzione par. 1. - I delegati degli Stati contraenti si riuniscono per la revisione della Convenzione, su convocazione del Governo svizzero, al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Su domanda di almeno un terzo degli Stati contraenti viene convocata una Conferenza prima di quest'epoca. D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, il Governo svizzero invita anche Stati non contraenti. D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita ad assistere alla Conferenza rappresentanti:
- a)d'organizzazioni internazionali governative competenti in materia di trasporti;
- b)d'organizzazioni internazionali non governative che si occupano di trasporti. La partecipazione ai dibattiti di delegazioni degli Stati non contraenti, nonche' quella delle organizzazioni internazionali indicate al quarto capoverso, e' disciplinata, per ogni Conferenza, dal regolamento delle deliberazioni. D'intesa con la maggioranza dei Governi degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale puo', prima delle Conferenze di revisione ordinarie e straordinarie, convocare Commissioni per l'esame preliminare delle proposte di revisione. Le disposizioni dell'Allegato II sono applicabili per analogia a tali Commissioni. par. 2. - L'entrata in vigore della nuova Convenzione risultante dalla Conferenza di revisione comporta l'abrogazione della precedente Convenzione e dei suoi Allegati anche nei riguardi di Stati contraenti che non ratificassero la nuova Convenzione.
[2]par. 3. - Nell'intervallo tra le Conferenze di revisione, gli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 37, 44, 45, 46, 49 e l'Allegato III possono essere modificati da una Commissione di revisione. L'organizzazione ed il funzionamento di tale Commissione formano oggetto dell'Allegato II alla presente Convenzione. Le decisioni della Commissione di revisione sono notificate senza indugio ai Governi degli Stati contraenti a cura dell'Ufficio centrale. Esse si ritengono accettate a meno che, entro quattro mesi dal giorno della notificazione, almeno cinque Governi non abbiano sollevato obiezioni. Queste decisioni entrano in vigore il primo giorno dell'ottavo mese che segue il mese nel quale l'Ufficio centrale ha portato la loro accettazione a conoscenza dei Governi degli Stati contraenti. L'Ufficio centrale indica tale giorno all'atto della notifica dell'accettazione delle decisioni.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
