' del viaggiatore - Verifica - Soprattasse par. 1. Il viaggiatore e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza degli articoli 17, 18 e 21, par. 2. par. 2. La ferrovia ha il diritto, in caso di grave presunzione di contravvenzione, di verificare se il contenuto del bagaglio risponde alle prescrizioni, quando le leggi ed i regolamenti dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica Se non si presenta o se non puo' essere rintracciato, la verifica deve farsi in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia par. 3. Se viene constatata una infrazione, le spese per la verifica devono essere pagate dal viaggiatore. In caso di infrazione agli articoli 17 e 18 la ferrovia puo' riscuotere una soprattassa fissata dalle tariffe internazionali, senza pregiudizio del pagamento della differenza delle tasse di porto e del risarcimento del danno eventuale.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
