[1]di azioni extracontrattuali

[2]In tutti i casi regolati dalla presente Convenzione, ogni azione relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro le persone di cui la ferrovia risponde in base all'articolo 35.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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