[1]' della ferrovia per i suoi agenti

[2]La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo servizio e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto affidatole. Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, gli agenti della ferrovia compiono delle prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto del viaggiatore al quale rendono queste prestazioni.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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