[1]di azioni non previste dalla presente Convenzione
[2]Nei casi previsti nel § 1 dell'articolo 2, ogni azione relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro le persone di cui risponde la ferrovia in virtu' dell'articolo 11.
Testo vigente dal 28 gennaio 1976
