[1]dell'azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto del bagaglio par. 1. - Il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, per ritardo nella riconsegna, perdita parziale o avaria.

[2]par. 2. - Tuttavia, l'azione non si estingue:

  • a)se l'avente diritto fornisce la prova che il danno e' stato causato da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia:
  • b)in caso di reclamo per ritardo nella riconsegna, quando il reclamo e' presentato ad una delle ferrovie indicate nel par. 2 dell'articolo 39, nel termine di 21 giorni, non compreso quello del ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto;
  • c)in caso di reclamo per perdita parziale o per avaria: 1° se la perdita o l'avaria e' stata constatata in conformita' all'articolo 41, prima che l'avente diritto abbia ritirato il bagaglio; 2° se l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto in conformita' all'articolo 41, e' stato omesso per colpa della ferrovia;
  • d)in caso di reclamo per danni non apparenti, la cui esistenza venga accertata dopo il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto ed alla duplice condizione che: 1° la domanda di accertamento, conformemente all'articolo 41, venga fatta dall'avente diritto, appena scoperto il danno e non oltre i tre giorni dal ritiro del bagaglio; quando questo termine scade di domenica o in un giorno festivo legalmente riconosciuto, la scadenza e' rinviata al primo giorno lavorativo seguente; 2° l'avente diritto provi che il danno si e' verificato nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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