[1]dell'azione par. 1. - L'azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia, la prescrizione e' di due anni, se si tratta:
- a)dell'azione fondata su di un danno avente per causa il dolo;
- b)dell'azione fondata su di un caso di frode.
[2]par. 2. - La prescrizione decorre:
- a)nel caso di azioni di indennita' per ritardo nella riconsegna, perdita parziale o avaria: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna;
- b)nel caso di azioni di indennita' per perdita totale: dal quattordicesimo giorno che segue la scadenza del termine previsto al 2 dell'articolo 20;
- c)nel caso di azioni per pagamento o per rimborso del prezzo del trasporto, di spese accessorie o di soprattasse, oppure di correzione, in caso di irregolare applicazione di tariffa o di errore di calcolo: dal giorno del pagamento, o, se non vi e' stato pagamento, dal giorno in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato;
- d)per le azioni per pagamento di un supplemento di diritti reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda di queste autorita';
- e)per le altre azioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza della validita' del biglietto. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel termine.
[3]par. 3. - In caso di reclamo amministrativo rivolto alla ferrovia in conformita' all'articolo 37, il corso della prescrizione rimane sospeso fino al giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi erano allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione.
[4]par. 4. - L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione. par. 5. - Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nel quale l'azione e' intentata.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
