dell'azione derivante dal contratto di trasporto dei bagagli par. 1. Il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna. par. 2. Tuttavia l'azione non si estingue:
- a)in caso di perdita parziale o di avaria, se: 1° la perdita o l'avaria siano state accertate precedentemente al ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto conformemente all'articolo 48; 2° sia stato omesso, per colpa della ferrovia, l'accertamento che avrebbe dovuto essere stato compiuto in conformita' dell'articolo 48;
- b)in caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto, se costui: 1° chieda l'accertamento conformemente all'articolo 48 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro del bagaglio, e 2° fornisca la prova, inoltre, che il danno si e' prodotto nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna;
- c)in caso di ritardo nella riconsegna, se l'avente diritto, entro ventuno giorni, abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all'articolo 51, par. 3;
- d)se l'avente diritto fornisca la prova che il danno sia stato causato da dolo o colpa grave imputabile, alla ferrovia.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
