Se uno Stato partecipante alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, che non ha sottoscritto la presente Convenzione, voglia a questa aderire, deve informare il Governo svizzero il quale ne dara' comunicazione agli Stati contraenti. Ogni adesione produce i suoi effetti un mese dopo la data in cui il Governo svizzero ha dato comunicazione della relativa domanda agli Stati contraenti.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art26 · fonte su Normattiva