Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987
Art. 13 (Convenzione)
membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono sottoposti, durante il loro mandato e successivamente alla sua scadenza, all'obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'adempimento delle loro funzioni.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
