Art. 19 (Convenzione)
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformita' con quanto disposto all'articolo 18. 2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
