Art. VI NAVIGABILITA' CONTINUA 1. Le autorita' di navigabilita' di entrambe le Parti contraenti cooperano in vista di analizzare gli aspetti dal punto di vista della navigabilita', di incidenti o sinistri verificatisi in relazione a prodotti aeronautici ai quali il presente Accordo si applica. 2. L'autorita' esportatrice, per quanto riguarda i prodotti aeronautici progettati o costruiti sul suo territorio, specifica se del caso ogni misura appropriata che a suo avviso e' necessaria per rettificare qualsiasi condizione di insicurezza del progetto di tipo che potrebbe essere riscontrata dopo che il prodotto aeronautico sia stato messo in servizio, compreso ogni provvedimento relativo alle componenti progettate o costruite da un sub-appaltatore sulla base di un contratto con l'appaltatore principale. 3. L'autorita' esportatrice, per quanto riguarda un prodotto aeronautico progettato o costruito sul suo territorio, assistera' l'autorita' importatrice a stabilire ogni procedura ritenuta necessaria dall'Autorita' importatrice per mantenere la navigabilita' continua di questo prodotto aeronautico. 4. L'autorita' di navigabilita' di ciascuna Parte tiene l'autorita' di navigabilita' dell'altra Parte informata di tutte le modifiche obbligatorie, delle ispezioni speciali, delle particolari limitazioni operative o di altri provvedimenti che essa ritiene necessari per mantenere la navigabilita' continua dei prodotti aeronautici progettati o costruiti sui territori delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
